Di seguito sono riportate le principali richieste e relative risposte (faq) in materia di organizzazione di concorsi e operazioni a premio.

E' possibile fare concorsi su Facebook in Italia?

Si è possibile. Ma deve essere rispettata la normativa italiana e le regole di Policy di Facebook. Per quanto riguarda la normativa italiana, sono state date indicazioni dagli uffici competenti del ministero tramite Circolare e Faq che hanno chiarito l’aspetto principale per cui una manifestazione a premi su Facebook può essere considerata legale. In pratica il promotore è tenuto a registrare e tenere traccia su server italiano di tutte le azioni che avvengono sul socialnetwork relative alla manifestazione a premi. Questo tipo di operazione è detta Mirroring e può essere fatta con una piattaforma certificata come Engage.

 

É possibile cambiare il regolamento dopo averlo inviato al ministero tramite procedura telematica?

Si.Sono consentite modifiche al regolamento prima della pubblicazione dello stesso anche se già inoltrato al ministero tramite PREMA ma le modifiche inserite non devono essere sostanziali.Ad esempio è possibile modificarne la durata.

 

Esistono manifestazioni a premi per cui non serve accendere una fidejussione?

Il montepremi di una manifestazioni può essere garantito in vari modi. Quello più frequente e veloce è l’accensione di una fidejussione. Tuttavia è possibile garantire il montepremi anche tramite deposito presso la Banca d’Italia.

Esiste poi un tipo di manifestazione, nella fattispecie un’operazione a premi detta contestuale per cui non è richiesto la creazione di una garanzia a favore del ministero. Quest’ultima è l’operazione a premi che prevede la consegna del premio al partecipante contestualmente all’acquisto del prodotto e non in un secondo momento.

 

 

Come si calcola il valore della garanzia (fidejussione) da prestare al ministero sul montepremi di un concorso?

La garanzia da costituire a favore del Minisitero dello Sviluppo Economico sotto forma di fidejussione o deposito deve essere pari alla somma dei premi messi in palio (montepremi). Tale valore deve essere considerato al netto dell’IVA e pari al valore di mercato dei beni messi in palio.

Rush and Win ed esaurimento scorte sono la stessa cosa?

No. Una meccanica che preveda la formula “fino ad esaurimento scorte” non è consentita per le manifestazioni a premio. La formula Rush and Win prevede un montepremi predeterminato da consegnare in un determinato periodo e fino a esaurimento di quest’ultimo ma contestualmente deve essere previsto un premio per tutti coloro che hanno partecipato compreso quelli che non sono riusciti ad ottenere uno dei premi ad esaurimento.

Due imprese possono organizzare un concorso a premi assieme?

 

Si, due imprese possono promuovere un concorso assieme tramite la cosiddetta “Associazione” contemplata dalla normativa italiana quando due o più aziende traggono vantaggio economico dalla stessa promozione. Tutti i soggetti associati sono responsabili in solido, sono esclusi dalle responsabilità i rivenditori e tutti coloro che non hanno organizzato la manifestazione.

Quanto può durare una manifestazione a premi?

La normativa fissa la durata massima di un concorso in 1 anno e di 5 anni per le operazioni a premio.

E' possibile prevedere premi in denaro per una manifestazione a premio?

Non è possibile mettere in palio premi in denaro ( i giochi con premi in denaro sono monopolio dello stato). Non è altresi possibile commutare in donazione in denaro alla Onlus i premi non ritirati di una manifestazione a premi. E’ tuttavia possibile mettere in palio buoni spesa purchè non convertibili in denaro.

Quali adempimenti sono richiesti sui materiali che pubblicizzano una manifestazione a premio?

Ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 il materiale pubblicitario della manifestazione, se non accompagnato dal regolamento, deve riportare, anche nel rispetto di quanto prescritto dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni, informazioni relative al tipo di manifestazione, alla sua durata, alle condizioni di partecipazione e, ove trattasi di concorso, al valore complessivo dei premi posti in palio. In relazione all’adempimento di cui all’art. 10 del citato d.P.R. n. 430/2001 (avvenuta comunicazione al Ministero), si chiarisce che sul materiale promozionale non deve essere riportata alcuna indicazione supplementare o dicitura che l’attesti.

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